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Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Mirano

6 – 7 maggio 2012

eventuale ballottaggio per l'elezione diretta del Sindaco: 20 – 21 maggio 2012

 

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Composizione del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale sarà formato da 16 consiglieri, con una riduzione del 20% rispetto alla precedente composizione (da 20 a 16) in base alla legge finanziaria per il 2010 modificata dalla legge n. 42/2010 in materia di contenimento delle spese degli enti locali.

Il numero massimo di assessori che il Sindaco potrà nominare è 5.

Informazioni:
1) Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 2915 del 18.02.2011

2) Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Venezia

 

 

"Guida al voto" realizzata dal Ministero dell'Interno (file pdf):

COME SI ELEGGE IL SINDACO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE
SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

L’elezione del sindaco è contestuale a quella del consiglio comunale.
Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale.Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
È eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale risultato si procede ad un secondo turno di votazione che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.
Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
Al secondo turno di votazione è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.


COME SI ELEGGE IL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE
SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

L’attribuzione dei seggi al consiglio comunale viene effettuata dopo l’elezione del sindaco, al termine del primo o del secondo turno di votazione, con l’assegnazione del premio di maggioranza alla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto.
Al riparto dei seggi non sono ammesse le liste di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di votazione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
A ciascuna lista o gruppo di liste i seggi sono assegnati proporzionalmente con il metodo delle divisioni successive (metodo d’Hondt), dividendo successivamente per 1, 2, 3… la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate sino alla concorrenza dei seggi da assegnare. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti in numero pari ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente e a ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.
Se un candidato alla carica di sindaco è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.
Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno,alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi.
Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste, sono, in primo luogo, proclamati consiglieri i candidati a sindaco non eletti, collegati a lista che abbia ottenuto almeno un seggio; nel caso di collegamento a più liste, il seggio per il candidato sindaco è detratto dai seggi attribuiti complessivamente al gruppo di liste collegate.
Sono proclamati consiglieri i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; in caso di parità, sono proclamati i candidati che precedono nell’ordine di lista.


DURATA IN CARICA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.
Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica, a meno che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.